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Detrazione IRPEF - BOX di pertinenza

Una tipologia di interventi interessati dalla detrazione del 36% riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto.

Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile sin dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box.
In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Agenzia delle Entrate). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato al centro di servizio (Centro Operativo di Pescara). Il pagamento per l’acquisto del garage prima del rogito preclude il diritto alla detrazione Irpef del 36%.Questo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n. 38/E del 8 febbraio 2008 chiarisce ulteriormente i dubbi relativi alla possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale per chi acquista posti auto, anche se in qualità di pertinenza rispetto all’abitazione, se la spesa viene sostenuta prima del rogito notarile e in assenza del preliminare di vendita regolarmente registrato.

L’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti indispensabili per poter inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione necessaria per usufruire della detrazione del 36%:

  • la certificazione rilasciata dal venditore; dal quale risultino le spese necessarie alla realizzazione del box auto.L’importo detraibile, però, non è pari a quello pagato ma solo al costo di costruzione “certificato” dal costruttore che per questo deve rilasciare un’apposita dichiarazione senza la quale la detrazione non è possibile. La dichiarazione dei costi è necessaria anche nel caso in cui per il box venga emessa una fattura a parte, dato che la detrazione non è riconosciuta sul totale della fattura ma solo sulle spese “vive” necessarie per realizzare la struttura;
  • l’esistenza di un atto preliminare registrato da cui risulti in maniera inequivocabile la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile; preliminare e registrazione necessari anche se si acquista il box pagando per intero la somma richiesta qualche giorno prima del rogito. Lo ha precisato L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 38/08 spiegando che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box che è stata pagata prima del rogito, perchè al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, non risultavano proprietari o promissari acquirenti del box;
  • il pagamento con bonifico; in ogni caso è sempre necessario pagare il box con un bonifico, poichè questa è una condizione indispensabile per aver diritto alla detrazione. Non è necessario, però, che l’importo del bonifico corrisponda al costo di costruzione, è sufficiente che sul bonifico siano riportati tutti i dati necessari compreso il riferimento alla legge sulle ristrutturazioni. Se si acquista la casa completa di box occorrerà avere a parte l’apposita dichiarazione dei costi. Se invece il box si acquista successivamente è obbligatorio che nel rogito venga precisato che si tratta di una pertinenza dell’abitazione principale: senza vincolo esplicito, infatti, non c’è diritto alla detrazione.

L’Agenzia ricorda inoltre che la domanda per poter usufruire della detrazione fiscale nel caso di acquisto di box e posti auto può avvenire anche a lavori iniziati, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si vuole beneficiare dell’agevolazione.

La risoluzione n.282/E (in allegato) prevede alcune novità:
“Per quanto riguarda le assegnazioni in proprietà di alloggi effettuate dalle coop. edilizie ai propri soci, non viene, tuttavia, stipulato un contratto preliminare. Normalmente, infatti, la procedura adottata dalla coop. consiste in una richiesta di assegnazione formulata dal socio e nella successiva accettazione del Consiglio di Amministrazione della coop., formalizzata in un verbale trascritto sul libro verbali del consiglio stesso.

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